Sintesi Articolo 29

Il decreto introduce la figura dei gestori di nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di registrazione in quanto contribuiscono alla sicurezza, alla stabilit?, resilienza dei sistemi di nomi di dominio. La loro funzione si sostanzia nel mantenimento e nella raccolta di dati di registrazione dei nomi di dominio necessari ai fini identificativi. I gestori dei nomi di dominio rendono pubbliche sia le modalit?, sia le procedure di raccolta dati nonch? rendere visibile ai soggetti legittimati l’elenco stesso una volta redatto. Il decreto autorizza inoltre l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, previa richiesta, ad accedere ai dati dei nomi di dominio. Infine, con l’intento di evitare la duplicazione dei nomi di dominio, i diversi gestori di registri e fornitori di servizi di registrazione, pongono in essere procedure e modalit? di collaborazione per le funzione di cui sono incaricati.