Home » CAPO IV – Obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente (art.23-33) » Articolo 31 – Proporzionalità e gradualità degli obblighi
Sintesi Articolo 31
Il decreto sancisce il principio di gradualità e proporzionalità degli obblighi introdotti al presente capo. La proporzionalità a cui fa riferimento la norma attiene al grado di esposizione ai rischi, alle dimensioni e alla probabilità che si verifichino gli incidenti con annesso impatto sociale e gravità degli effetti. L’Autorità nazionale competente NIS definisce termini, modalità specifiche nonchè i tempi graduali di implementazione degli obblighi anche differenziandoli sulla base del settore o sotto-settore, della loro individuazione come soggetto importante o essenziale, nonchè della categoria di rilevanza delle attività e dei servizi che erogano o svolgono, considerando il livello di sicurezza informatica da cui ciascun soggetto parte.
Ancora, in fatto di obblighi, l’Autorità nazionale competente NIS può emanare linee guida vincolanti e raccomandazioni a supporto dei soggetti nell’implementazione degli obblighi.
- Ai fini di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29 l’Autorità nazionale competente NIS stabilisce obblighi proporzionati tenuto debitamente conto del grado di esposizione dei soggetti ai rischi, delle dimensioni dei soggetti e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.
- L’Autorità nazionale competente NIS stabilisce termini, modalità, specifiche e tempi graduali di implementazione degli obblighi di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, anche differenziandoli in relazione:
- a) alle categorie di rilevanza di cui all’articolo 30, comma 2, delle attività e dei servizi che i sistemi informativi e di rete supportano, svolgono o erogano;
- b) al settore, al sottosettore e alla tipologia di soggetto, tenendo conto del grado di maturità iniziale nell’ambito della sicurezza informatica;
- c) all’individuazione del soggetto quale essenziale o importante.
- L’Autorità nazionale competente NIS individua, se del caso, le fattispecie che determinano la sospensione dei termini di cui al comma 2.
- L’Autorità nazionale competente NIS può emanare linee guida vincolanti per l’attuazione degli obblighi di cui al presente capo.
- L’Autorità nazionale competente NIS può emanare raccomandazioni per supportare i soggetti nell’implementazione degli obblighi di cui al presente capo.
- Ai fini del presente articolo, l’Autorità nazionale competente NIS può avvalersi dei tavoli settoriali di cui all’articolo 11, comma 4, lettera f).
- Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l’Autorità nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo della piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1.
