Home » CAPO II – Quadro nazionale di sicurezza informatica (art.9-17) » Articolo 10 – Autorità nazionale competente e Punto di contatto unico
Sintesi Articolo 10
Il decreto definisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale competente NIS individuandone le competenze, il ruolo e la sua autonomia di spesa annua. L’Agenzia è tenuta a sovraintendere all’implementazione del decreto, ponendo in essere quanto necessario per darvi attuazione. L’Agenzia svolge inoltre funzioni di regolamentazione ed è responsabile dell’individuazione dei soggetti essenziali distinguendoli da quelli importanti. Ancora, il decreto delinea il ruolo dell’Agenzia come unico soggetto di collegamento NIS attraverso cui vengono svolte le attività di cooperazione transfrontaliera con gli altri Stati membri e partecipa al Gruppo di cooperazione NIS a livello europeo, aderendo alle iniziative promosse. Infine, il decreto definisce una spesa pari a euro 2.000.000 annui per l’attuazione di quanto enunciato alla presente normativa.
- L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l’Autorità nazionale competente NIS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto:
- a) sovrintende all’implementazione e all’attuazione del presente decreto;
- b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente decreto;
- c) svolge le funzioni e le attività di regolamentazione di cui al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e orientamenti non vincolanti;
- d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, nonché redige l’elenco di cui all’articolo 7, comma 2;
- e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonché ai consessi e alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi all’attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
- f) definisce gli obblighi di cui all’articolo 7, comma 6, e al capo IV;
- g) svolge le attività ed esercita i poteri di cui al capo V.
- L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è il Punto di contatto unico NIS di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità nazionali con le autorità pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione e l’ENISA.
- Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall’anno 2025 a cui si provvede ai sensi dell’articolo 44.
