Home » CAPO V – Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione (art. 34-39) » Articolo 39 – Assistenza reciproca
Sintesi Articolo 39
Il decreto NIS2 impone obblighi di cooperazione e assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti NIS dei vari Stati membri. L’assistenza reciproca prevede la notifica e la consultazione nonchè la richiesta giustificata di attività ispettive, in loco o a distanza, o di adozione di misure di esecuzione, anche in comune con le altre autorità competenti NIS di altri Stati membri. L’Autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro può richiedere l’intervento nei casi in cui i sistemi informativi siano situati sul proprio territorio nazionale o qualora il soggetto fornisca servizi in diversi altri stati membri, ma che sia considerato sotto la giurisdizione nazionale. L’assistenza reciproca è altresì possibile nelle ipotesi in cui il soggetto si trovi sotto la giurisdizione di altro Stato membro, ma che fornisca i propri servizi nel territorio dello Stato che richiede l’intervento.
- L’Autorità nazionale competente NIS coopera e assiste le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nonché può richiedere la cooperazione e l’assistenza reciproca alle medesime, in funzione delle necessità, nei seguenti casi:
a) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio nazionale, fornisce servizi in uno o più altri Stati membri;
b) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione di altri Stati membri ai sensi dell’articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio di altri Stati membri, fornisce servizi sul territorio nazionale.
- La cooperazione di cui al comma 1 comprende la reciproca:
a) notifica e consultazione, per il mezzo del Punto di contatto unico NIS, circa le attività ispettive, le misure di esecuzione e l’esercizio dei poteri sanzionatori, nonché la loro applicazione;
b) richiesta giustificata di attività ispettive o di adozione di misure di esecuzione;
c) assistenza proporzionata alle rispettive risorse affinchè le attività ispettive e di esecuzione possano essere attuate in maniera efficace, efficiente e coerente.
- L’assistenza reciproca di cui al comma 2, lettera c), può riguardare richieste di informazioni e attività ispettive, comprese le richieste di effettuare ispezioni in loco o a distanza o audit sulla sicurezza mirati.
- L’Autorità nazionale competente NIS può respingere una richiesta di assistenza da parte di autorità competenti degli altri Stati membri ai sensi del presente articolo quando:
a) l’Autorità nazionale competente NIS non è competente per fornire l’assistenza richiesta;
b) l’assistenza richiesta non è proporzionata ai compiti ispettivi e di esecuzione previsti dal presente decreto;
c) la richiesta riguarda informazioni o comporta attività che, se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi essenziali di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di difesa dello Stato.
- Ai fini del comma 4, prima di respingere una richiesta, l’Autorità nazionale competente NIS consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati. Su richiesta di uno degli Stati membri interessati, l’Autorità nazionale competente NIS consulta anche la Commissione europea e l’ENISA.
- Se opportuno e di comune accordo, l’Autorità nazionale competente NIS e le autorità competenti di altri Stati membri possono svolgere attività ispettive e di esecuzione comuni.
- L’Autorità nazionale competente NIS può:
a) a fronte di una richiesta di assistenza reciproca da parte di autorità competenti di altri Stati membri, esercitare i poteri di cui al presente capo nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) inoltrare una richiesta di assistenza reciproca alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati per l’esercizio dei rispettivi poteri di cui al capo VII della direttiva 2022/2555 nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
