Home » CAPO I – Disposizioni Generali (art. 1- 8) » Articolo 6 – Soggetti essenziali e soggetti importanti
Sintesi Articolo 6
Il decreto distingue i soggetti essenziali da quelli importanti, riconducendo la seconda categoria ad una categoria residuale. Tra i soggetti essenziali vengono individuate le imprese di medie dimensioni aventi più di 250 dipendenti e dichiaranti un fatturato annuo di 50 milioni di euro e 43 milioni di bilancio. A prescindere dalle dimensioni sono ritenuti soggetti essenziali le amministrazioni centrali enumerate all’apposito allegato III , i soggetti critici e fornitori di reti pubbliche di comunicazione e prestatori di servizi fiduciari qualificati. Il decreto riconosce all’Autorità nazionale competente NIS (ACN nel caso italiano) la facoltà di individuare soggetti altri che, a prescindere dalle dimensioni, sono ritenuti essenziali.
Sono invece categorizzati residualmente come soggetti importanti quelli che non sono stati sino ad ora riconosciuti come essenziali, ma a cui si applica ugualmente la disciplina di cui al presente decreto.
- Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti essenziali:
- a) i soggetti di cui all’allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
- b) indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
- c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b), che si considerano medie imprese ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
- d) indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all’articolo 3, comma 5, lettere c) e d);
- e) indipendentemente dalle loro dimensioni, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all’allegato III, comma 1, lettera a).
- Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS individua, secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all’articolo 3, commi 6, 8, 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono considerati essenziali.
- Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti importanti i soggetti di cui all’articolo 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
