Articolo 6 – Soggetti essenziali e soggetti importanti

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Sintesi Articolo 6

Il decreto distingue i soggetti essenziali da quelli importanti, riconducendo la seconda categoria ad una categoria residuale. Tra i soggetti essenziali vengono individuate le imprese di medie dimensioni aventi più di 250 dipendenti e dichiaranti un fatturato annuo di 50 milioni di euro e 43 milioni di bilancio. A prescindere dalle dimensioni sono ritenuti soggetti essenziali le amministrazioni centrali enumerate all’apposito allegato III , i soggetti critici e fornitori di reti pubbliche di comunicazione e prestatori di servizi fiduciari qualificati. Il decreto riconosce all’Autorità nazionale competente NIS (ACN nel caso italiano) la facoltà di individuare soggetti altri che, a prescindere dalle dimensioni, sono ritenuti essenziali.
Sono invece categorizzati residualmente come soggetti importanti quelli che non sono stati sino ad ora riconosciuti come essenziali, ma a cui si applica ugualmente la disciplina di cui al presente decreto.

  1. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti essenziali:
    • a) i soggetti di cui all’allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
    • b) indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
    • c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b), che si considerano medie imprese ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
    • d) indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all’articolo 3, comma 5, lettere c) e d);
    • e) indipendentemente dalle loro dimensioni, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all’allegato III, comma 1, lettera a).
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS individua, secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all’articolo 3, commi 6, 8, 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono considerati essenziali.
  3. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti importanti i soggetti di cui all’articolo 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

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