Articolo 35 – Monitoraggio, analisi e supporto

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Sintesi Articolo 35

Nell’esercizio dei suoi poteri di monitoraggio ed esecuzione, l’Autorità nazionale competente è tenuta a fornire riscontro circa le informazioni trasmesse e a comunicare la corrispondenza ai requisiti prescritti per i soggetti registrati ai fini dell’inserimento nell’elenco.
I soggetti in elenco, sono monitorati dall’Autorità, la quale può implementare interventi di supporto.
Inoltre, l’Autorità nazionale competente può richiedere ai soggetti sottoposti al monitoraggio rendicontazioni dello stato di attivazione degli obblighi nonchè altre informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Ancora, tra le richieste ammesse possono essere fornite dai soggetti sottoposti a monitoraggio audit sulla sicurezza, in particolare nei casi di incidente significativo.

  1. Ai fini dell’articolo 7, l’Autorità nazionale competente NIS verifica e fornisce riscontro circa le informazioni trasmesse e la relativa corrispondenza ai requisiti prescritti per i soggetti registrati, ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, assicurando altresì adeguata pubblicità ai criteri concernenti l’ambito di applicazione del presente decreto e dei relativi obblighi.
  2. L’Autorità nazionale competente NIS monitora l’attuazione degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, implementando, altresì, interventi di supporto per i soggetti medesimi.
  3. L’Autorità nazionale competente NIS, ai fini dell’attività di monitoraggio di cui al comma 2, può:

a) richiedere ai soggetti una rendicontazione, anche periodica, ivi incluse autovalutazioni e piani di implementazione, dello stato di attuazione degli obblighi di cui al presente decreto, nonché le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dichiarando la finalità della richiesta;

b) richiedere ai soggetti l’esecuzione, periodica o mirata, di audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di violazione del presente decreto da parte del soggetto;

c) richiedere ai soggetti l’esecuzione di scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con il soggetto interessato;

d) emanare raccomandazioni e avvertimenti relativi a presunte violazioni del presente decreto da parte dei soggetti interessati.

  1. Ai fini del comma 2, l’Autorità nazionale competente NIS indica modalità e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere, nonché per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.
  2. L’Autorità nazionale competente NIS analizza le risultanze delle attività di cui al presente capo al fine di stabilire l’ordine di priorità degli interventi di supporto di cui al comma 2 nonché di individuare gli indirizzi di sviluppo della regolamentazione di cui all’articolo 31.
  3. L’Autorità nazionale competente NIS implementa gli interventi di supporto di cui al comma 2 qualora ciò non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
  4. L’Autorità nazionale competente NIS, nello svolgimento delle attività di cui al presente capo, si può avvalere dei tavoli settoriali di cui all’articolo 11, comma 4, lettera f).

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