Articolo 41 – Regime transitorio e abrogazioni

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Sintesi Articolo 41

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 18 ottobre 2024, data a partire da cui è abrogato il precedente decreto legislativo 65/2018, con eccezione dei capi IV (sicurezza della rete e dei sistemi informativi degli operatori di servizi essenziali) e V (sicurezza della rete e dei sistemi informativi dei fornitori di servizi digitali), che rimarranno attivi per i soggetti identificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto come operatori di servizi essenziali. Ulteriori abrogazioni interessano il decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2024.
  2. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è abrogato, a esclusione dell’articolo 7, comma 8, e dell’articolo 8, comma 10, che sono abrogati dal 1° gennaio 2025. I capi IV e V del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2018 continuano a trovare applicazione nei confronti dei soli soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 40, commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere a), b), e) e f).
  3. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la lettera h) è abrogata;

b) l’articolo 30, comma 26, e gli articoli 40 e 41 sono abrogati.

  1. I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione delle determinazioni di cui all’articolo 40, comma 5, lettera l).

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