Articolo 12 – Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS

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Sintesi Articolo 12

Il decreto prevede lo stabilimento permanente presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di un Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS. A presiedere le sedute è il direttore generale dell’Autorità o suo delegato. I restanti componenti sono rappresentanti delle diverse Autorità di settore NIS (uno per ciascuna autorità) e i due rappresentanti designati per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A seconda della natura degli argomenti discussi in sede di riunione è ammessa la partecipazione di rappresentanti di altre amministrazioni, università o altri enti e istituti di ricerca. Il Tavolo si riunisce su chiamata a cadenza trimestrale e ogni qual volta almeno tre dei componenti facciano richiesta.
Il Tavolo svolge attività di supporto all’Autorità nazionale competente NIS. Ogni anno è redatta una relazione circa l’attuazione del decreto.

  1. Presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è costituito, in via permanente, il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS, per assicurare l’implementazione e attuazione del presente decreto.
  2.  Il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS è presieduto dal direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante di ogni Autorità di settore NIS di cui all’articolo 11 e da due rappresentanti designati da regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. I componenti del Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati dalle previsioni di cui al presente decreto.
  4. Il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS  convocato su indicazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti e si riunisce almeno una volta per trimestre.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS:a) supporta l’Autorità nazionale competente NIS nello svolgimento delle funzioni relative all’implementazione e all’attuazione del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere da a) a f);b) formula proposte e pareri per l’adozione di iniziative, linee guida o atti di indirizzo ai fini dell’efficace attuazione del presente decreto;
    c) predispone una relazione annuale sull’attuazione del presente decreto.
  6. Con le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, possono essere dettate ulteriori disposizioni per l’organizzazione e per il funzionamento del Tavolo. Per la partecipazione al Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

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