Articolo 36 – Verifiche e ispezioni

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Sintesi Articolo 36

L’autorità nazionale competente NIS esercita poteri di verifica e ispezione nei confronti dei soggetti rientranti nel raggio d’azione del decreto attuativo della direttiva NIS2. A tal fine, l’Autorità può verificare la documentazione e altre informazioni trasmesse dai soggetti, ha la possibilità di effettuare ispezioni in loco e a distanza e può richiedere l’accesso a dati e altri elementi necessari all’esercizio dei suoi poteri.
Il decreto introduce un trattamento distinto per i soggetti importanti, nei confronti dei quali, l’Autorità nazionale competente può effettuare verifiche e ispezioni solamente nella circostanza in cui siano acquisiti elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni degli obblighi enunciati alla normativa.

  1. L’Autorità nazionale competente NIS, nell’esercizio dei poteri di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, può sottoporre questi ultimi a:

a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse all’Autorità nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto;

b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali;

c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo, dichiarando la finalità della richiesta e specificando le informazioni richieste ai soggetti.

  1. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e ispettivi si applicano unicamente qualora l’Autorità nazionale competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente decreto.

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