Home » CAPO V – Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione (art. 34-39) » Articolo 36 – Verifiche e ispezioni
Sintesi Articolo 36
L’autorità nazionale competente NIS esercita poteri di verifica e ispezione nei confronti dei soggetti rientranti nel raggio d’azione del decreto attuativo della direttiva NIS2. A tal fine, l’Autorità può verificare la documentazione e altre informazioni trasmesse dai soggetti, ha la possibilità di effettuare ispezioni in loco e a distanza e può richiedere l’accesso a dati e altri elementi necessari all’esercizio dei suoi poteri.
Il decreto introduce un trattamento distinto per i soggetti importanti, nei confronti dei quali, l’Autorità nazionale competente può effettuare verifiche e ispezioni solamente nella circostanza in cui siano acquisiti elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni degli obblighi enunciati alla normativa.
- L’Autorità nazionale competente NIS, nell’esercizio dei poteri di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, può sottoporre questi ultimi a:
a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse all’Autorità nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto;
b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali;
c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo, dichiarando la finalità della richiesta e specificando le informazioni richieste ai soggetti.
- Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e ispettivi si applicano unicamente qualora l’Autorità nazionale competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente decreto.
