Articolo 8 – Protezione dei dati personali

Home » CAPO I – Disposizioni Generali (art. 1- 8) » Articolo 8 – Protezione dei dati personali

Sintesi Articolo 8

Il decreto impone il trattamento di dati personali nelle misure necessarie, in conformità con la legislazione dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati e della legislazione dell’Unione Europea in materia di tutela della vita privata. I soggetti tenuti all’osservanza di tale obbligo sono l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorità di settore NIS e I soggetti a cui si applica la presente disposizione normativa.

  1. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorità di settore NIS e i soggetti di cui all’articolo 3 trattano i dati personali nella misura necessaria ai fini del presente decreto e conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento (UE) 2016/679.
  2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico viene effettuato in conformità della legislazione dell’Unione europea in materia di protezione dei dati e della legislazione dell’Unione europea in materia di tutela della vita privata, ai sensi della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

Tutti gli articoli