Home » CAPO II – Quadro nazionale di sicurezza informatica (art.9-17) » Articolo 11 – Autorità di settore NIS
Sintesi Articolo 11
Il decreto mira ad essere efficace anche a livello settoriale e per perseguire detto scopo individua una serie di Autorità di settore NIS a supporto dell’Autorità nazionale competente tra cui la Presidenza del Consiglio, il settore di gestione dei servizi TIC, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, nonchè diversi altri sottosettori. Le competenze di dette Autorità di settore sono incentrate su attività di coadiuvazione nelle attività dell’Autorità nazionale NIS di regolamentazione, verifica dell’elenco dei soggetti e partecipazione alle attività settoriali del Gruppo di cooperazione NIS.
Il decreto autorizza ciascuna autorità di settore a reclutare funzionari a tempo indeterminato, secondo le modalità sancite dal decreto in tema di pubblico impiego per un massimo di 2 (due) unità di personale non dirigenziale. Per attuare detta facoltà il decreto fissa una spesa annuale di 409.424 euro per l’anno 2024 e di euro 925.695 annui a decorrere dall’anno 2025.
- Al fine di assicurare l’efficace attuazione del presente decreto a livello settoriale, sono individuate le Autorità di settore NIS che supportano l’Autorità nazionale competente NIS e collaborano con essa, secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 2, lettera c).
- Sono designate quali Autorità di settore NIS:
- a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per:
- 1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell’allegato I, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- 2) il settore dello spazio, di cui al numero 10 dell’allegato I;
- 3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;
- 4) le società in house e le società partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell’allegato IV;
- b) il Ministero dell’economia e delle finanze, per i settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell’allegato I, sentite le autorità di vigilanza di settore, Banca d’Italia e Consob;
- c) il Ministero delle imprese e del made in Italy per:
- 1) il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8 dell’allegato I;
- 2) il settore dei servizi postali e di corriere, di cui al numero 1 dell’allegato II;
- 3) il settore della fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell’allegato II, sentito il Ministero della salute;
- 4) i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione di apparecchiature elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell’allegato II;
- 5) i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell’allegato II, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 6) i fornitori di servizi digitali, di cui al numero 6 dell’allegato II;
- d) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell’allegato II;
- e) il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per:
- 1) il settore energia, di cui al numero 1 dell’allegato I;
- 2) il settore fornitura e distribuzione di acqua potabile di cui al numero 6 dell’allegato I;
- 3) il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell’allegato I;
- 4) il settore gestione dei rifiuti, di cui al numero 2 dell’allegato II;
- f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per:
- 1) il settore trasporti, di cui al numero 2 dell’allegato I;
- 2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale di cui al numero 1 dell’allegato IV;
- g) il Ministero dell’università e della ricerca per il settore ricerca di cui al numero 7 dell’allegato II e per gli istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca di cui al numero 2 dell’allegato IV, anche in accordo con le altre amministrazioni vigilanti;
- 1) il settore sanitario, di cui al numero 5 dell’allegato I;
- 2) il sottosettore fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell’allegato II.
- h) il Ministero della cultura per i soggetti che svolgono attività di interesse culturale di cui al numero 3 dell’allegato IV;
- i) il Ministero della salute per:
- a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per:
- Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, sono altresì designate Autorità di settore per i soggetti di cui all’articolo 3, commi 9 e 10.
- Le Autorità di settore NIS, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1, procedono, in particolare:
- a) alla verifica dell’elenco dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2;
- b) al supporto nell’individuazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, in particolare identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 3;
- c) all’individuazione dei soggetti a cui si applicano le deroghe di cui all’articolo 3, comma 4;
- d) al supporto per le funzioni e per le attività di regolamentazione di cui al presente decreto secondo le modalità di cui all’articolo 40;
- e) all’elaborazione dei contributi per la relazione annuale di cui all’articolo 12, comma 5, lettera c);
- f) all’istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al fine di contribuire all’efficace e coerente attuazione settoriale del presente decreto nonché al relativo monitoraggio. Per la partecipazione ai tavoli settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati;
- g) alla partecipazione alle attività settoriali del Gruppo di Cooperazione NIS nonché dei consessi e delle iniziative a livello di Unione europea relativi all’attuazione della direttiva (UE) 2022/2555.
- Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalità di collaborazione tra le Autorità di settore e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero 1.
- Per l’esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, ciascuna autorità di settore, ad eccezione di quella indicata al comma 2, lettera b), è autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unità di personale non dirigenziale, appartenente all’area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonché ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
- Per l’attuazione del comma 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di 409.424 euro per l’anno 2024 e di euro 925.695 annui a decorrere dall’anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 44.
