Articolo 19 – Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche – EU-CyCLONe

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Sintesi Articolo 19

Il decreto introduce la rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche(EU- CYcLONE) , attraverso cui operano le varie Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche. Le attività di cui si interessa mirano al miglioramento del livello di preparazione per la gestione degli incidenti delle crisi e incidenti informatici, nonché a un aumento della conoscenza condivisa delle situazioni di crisi manifestatesi su larga scala. La rete EU- CyCLONe contribuisce inoltre a valutare le conseguenze e gli impatti degli incidenti e delle crisi informatiche con rispettive proposte per la loro attenuazione. Su richiesta dello Stato membro, ciascuna Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, nell’ambito della rete , discute i piani di gestione degli incidenti e delle crisi informatiche. Ai fini di efficace intervento, la rete coopera con la rete di CSIRT nazionali. Infine rende disponibile al Parlamento Ue e il Consiglio , una relazione annuale in cui vengono esposte le valutazioni del lavoro svolto.

  1. L’Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe).
  2. Ai fini del comma 1, l’Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche contribuisce a:
    • a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di incidenti e crisi informatiche su vasta scala;
    • b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;
    • c) valutare le conseguenze e l’impatto degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione;
    • d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
    • e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555;
    • f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala, nonché in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e sui soggetti importanti;
    • g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali;
    • h) elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555.
  3. L’Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai sensi del comma 2, lettera e), può richiedere di discutere il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all’articolo 13, comma 3.

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