- Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all’articolo 2, punti da 1), 2) e 3),
della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane,
domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
