- Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184
del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte
non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
