Sintesi Articolo 17

Il decreto ammette la possibilit? per i soggetti a cui si applicano gli obblighi, di scambiarsi pertinenti informazioni sulla sicurezza informatica, comprese minacce informatiche, tattiche avversarie ,tecniche e procedure, al fine di prevenire o rilevare gli incidenti eaumentano la consapevolezza e il livello di sicurezza informatica. Lo scambio di informazioni avviene tra soggetti importanti ed essenziali ed eventulmente esteso nell’ambito dei loro fornitori previa accordi di condivisione, che tengano conto della natura potenzialmente sensibile delle informazioni, di cui l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale pu? specificare gli elementi operativi. I soggetti che aderiscono agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica notificano la loro partecipazione all?Autorit? nazionale competente NIS e autorizzano cos? l?accesso alle informazioni riguardanti l? elenco dei soggetti da parte degli organismi di informazione per la sicurezza.